IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' e di merito le deliberazioni delle ULSS concernenti: il bilancio di previsione; le variazioni di bilancio; il conto consuntivo; la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale; i programmi di spese pluriennali; i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni. 2. Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse dalle ULSS, entro venti giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale - 3 Dipartimento Settore Sanita' Igiene Sicurezza Sociale e si intendono approvate se la Giunta regionale non adotti e non comunichi il provvedimento negativo entro 40 giorni dalla data di ricevimento. 3. Il termine di cui sopra rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 4. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento. 5. Le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili e in tale ipotesi devono essere inviate alla Giunta regionale, Settore Sanita' Igiene Sicurezza Sociale, entro 5 giorni dalla data di adozione. In difetto di tale invio esse si intendono decadute. 6. Per quanto concerne la pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni non sottoposte al controllo preventivo della Giunta regionale si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.